Art. 1.

      1. Le cariche di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di membro del Parlamento nazionale, di membro del Governo, di sindaco, di presidente della giunta regionale, di presidente della provincia, di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, e di assessore regionale, provinciale o comunale sono incompatibili tra loro.
      2. Il soggetto che si trova al momento della propria elezione in una situazione di incompatibilità, stabilita ai sensi del comma 1, deve, entro trenta giorni, optare tra la carica alla quale è stato eletto e quella con essa incompatibile.